Art. 23 · Connessione delle UIP al router

Art. 23

Connessione delle UIP al router

In vigore dal 19 dic 2024
Connessione delle UIP al router 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le loro UIP siano connesse al router. Essi provvedono affinché i loro sistemi e infrastrutture nazionali per ricevere e trattare ulteriormente i dati API e altri dati PNR trasferiti a norma del presente regolamento siano integrati con il router. Gli Stati membri provvedono affinché la connessione e l’integrazione con il router consentano alle loro UIP di ricevere e trattare ulteriormente i dati API in questione e altri dati PNR, nonché di scambiare qualsiasi comunicazione ad essi relativa, in modo lecito, sicuro, efficace e rapido. 2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano le norme dettagliate necessarie per le connessioni e l’integrazione con il router di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tra cui i requisiti per la sicurezza dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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