Art. 15 · Trattamento dei dati API e di altri dati PRN da parte delle UIP

Art. 15

Trattamento dei dati API e di altri dati PRN da parte delle UIP

In vigore dal 19 dic 2024
Trattamento dei dati API e di altri dati PRN da parte delle UIP I dati API e altri dati PNR trasmessi alle UIP conformemente al presente regolamento sono successivamente trattati dalle UIP in conformità della direttiva (UE) 2016/681, in particolare per quanto riguarda le norme sul trattamento dei dati API e di altri dati PNR da parte delle UIP, comprese quelle di cui agli della direttiva in parola ed esclusivamente ai fini della prevenzione, dell’accertamento, dell’indagine e dell’azione penale riguardo ai reati di terrorismo e ai reati gravi. In nessun caso le UIP o altre autorità competenti trattano i dati API e altri dati PNR a scopo di profilazione, come indicato all’, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680.
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