Art. 11 · Verifiche del formato e del trasferimento dei dati

Art. 11

Verifiche del formato e del trasferimento dei dati

In vigore dal 19 dic 2024
Verifiche del formato e del trasferimento dei dati 1.   Il router verifica, in modo automatizzato e sulla base dei dati del traffico aereo in tempo reale, se il vettore aereo ha trasferito i dati API a norma dell’, paragrafo 1, o altri dati PNR a norma dell’, paragrafo 2. 2.   Il router verifica immediatamente e in modo automatizzato se i dati API che gli sono stati trasferiti a norma dell’, paragrafo 1, sono conformi alle norme dettagliate sui formati di dati supportati di cui all’, paragrafo 4. 3.   Il router verifica immediatamente e in modo automatizzato se gli altri dati PNR trasferitivi a norma dell’, paragrafo 2, sono conformi alle norme dettagliate sui formati di dati supportati di cui all’ della direttiva (UE) 2016/681. 4.   Qualora dalla verifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo emerga che il vettore aereo non ha trasferito i dati o qualora dalla verifica di cui al paragrafo 2 o 3 del presente articolo emerga che i dati non sono conformi alle norme dettagliate sui formati di dati supportati, il router avvisa immediatamente e in modo automatizzato il vettore aereo interessato e le UIP degli Stati membri a cui i dati andavano trasmessi a norma dell’, paragrafo 1. In questi casi il vettore aereo trasferisce immediatamente i dati API e altri dati PRN in conformità dell’. 5.   La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano le norme tecniche e procedurali dettagliate necessarie per le verifiche e gli avvisi di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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