Art. 1
Oggetto
In vigore dal 19 dic 2024
Oggetto
Al fine di prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi, il presente regolamento stabilisce norme riguardanti:
a)
la raccolta delle informazioni anticipate sui passeggeri (API) relative ai voli extra-UE e ai voli intra-UE a cura dei vettori aerei;
b)
il trasferimento dei dati API e di altri dati PNR al router a cura dei vettori aerei;
c)
la trasmissione dal router alle unità d’informazione sui passeggeri («UIP») dei dati API e di altri dati PNR relativi ai voli extra-UE e ai voli intra-UE selezionati.
Il presente regolamento non pregiudica il regolamento (UE) 2016/679, il regolamento (UE) 2018/1725 e la direttiva (UE) 2016/680.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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