Art. 7 · Trattamento dei dati API a cura delle autorità di frontiera competenti

Art. 7

Trattamento dei dati API a cura delle autorità di frontiera competenti

In vigore dal 19 dic 2024
Trattamento dei dati API a cura delle autorità di frontiera competenti Le autorità di frontiera competenti trattano i dati API che ricevono in conformità del presente regolamento unicamente al fine di migliorare e facilitare l’efficacia e l’efficienza delle verifiche di frontiera alle frontiere esterne e di contrastare l’immigrazione illegale. Le autorità di frontiera competenti non trattano i dati API in modo da determinare la profilazione delle persone di cui all’ del regolamento (UE) 2016/679 o la discriminazione delle persone per i motivi elencati all’ della Carta.
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