Art. 6 · Obblighi dei vettori aerei riguardo ai trasferimenti di dati API

Art. 6

Obblighi dei vettori aerei riguardo ai trasferimenti di dati API

In vigore dal 19 dic 2024
Obblighi dei vettori aerei riguardo ai trasferimenti di dati API 1.   I vettori aerei trasferiscono i dati API criptati al router con mezzi automatizzati ai fini della loro trasmissione alle autorità di frontiera competenti conformemente all’. Il trasferimento dei dati API a cura dei vettori aerei è conforme alle norme dettagliate di cui al paragrafo 3 del presente articolo, una volta che tali norme siano state adottate e siano applicabili. 2.   I vettori aerei trasferiscono i dati API: a) di ciascun passeggero al momento dell’accettazione, ma non prima delle 48 ore precedenti l’orario di partenza del volo previsto; e b) di tutti i passeggeri imbarcati immediatamente dopo la chiusura del volo, vale a dire una volta che i passeggeri sono saliti a bordo dell’aeromobile pronto per il decollo e l’imbarco o lo sbarco di passeggeri non è più possibile. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per integrare il presente regolamento stabilendo le norme dettagliate necessarie sui protocolli comuni e sui formati di dati supportati da usare per il trasferimento criptato dei dati API al router di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tra cui il trasferimento dei dati API al momento dell’accettazione e i requisiti per la sicurezza dei dati. Tali norme dettagliate assicurano che i vettori aerei trasferiscano i dati API utilizzando la stessa struttura e lo stesso contenuto.
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