Art. 5
Mezzi di raccolta dei dati API
In vigore dal 19 dic 2024
Mezzi di raccolta dei dati API
1. I vettori aerei raccolgono i dati API conformemente all’ in modo da garantire che i dati API che trasferiscono conformemente all’ siano esatti, completi e aggiornati.
2. I vettori aerei raccolgono i dati API di cui all’, paragrafo 2, lettere da a) a d), ricorrendo a mezzi automatizzati per raccogliere i dati del documento di viaggio del passeggero interessato leggibili meccanicamente. La raccolta è conforme ai requisiti tecnici e alle norme operative dettagliati di cui al paragrafo 7 del presente articolo, una volta che tali norme siano state adottate e siano applicabili.
I vettori aerei che mettono a disposizione una procedura di accettazione online consentono ai passeggeri di fornire i dati API di cui all’, paragrafo 2, lettere da a) a d), con mezzi automatizzati durante tale procedura. I vettori aerei mettono i passeggeri che non effettuano l’accettazione online in condizione di fornire tali dati API con mezzi automatizzati all’accettazione in aeroporto, con l’assistenza di un dispositivo self-service o del personale del vettore aereo allo sportello.
Se è tecnicamente impossibile usare mezzi automatizzati, i vettori aerei raccolgono in via eccezionale i dati API di cui all’, paragrafo 2, lettere da a) a d), manualmente, nel corso dell’accettazione online o dell’accettazione in aeroporto, in modo tale da garantire il rispetto del paragrafo 1 del presente articolo.
3. I mezzi automatizzati usati dai vettori aerei per raccogliere i dati API conformemente al presente regolamento sono affidabili, sicuri e aggiornati. I vettori aerei provvedono affinché i dati API siano criptati durante il trasferimento dal passeggero al vettore aereo.
4. Durante un periodo transitorio, e in aggiunta ai mezzi automatizzati di cui al paragrafo 3, i vettori aerei fanno in modo che i passeggeri possano fornire i dati API manualmente nel corso dell’accettazione online. In tal caso i vettori aerei utilizzano tecniche di verifica dei dati per garantire la conformità al paragrafo 1.
5. Il periodo transitorio di cui al paragrafo 4 non pregiudica il diritto dei vettori aerei di verificare, in aeroporto prima dell’imbarco dell’aeromobile, i dati API raccolti nel corso dell’accettazione online al fine di garantire la conformità al paragrafo 1, conformemente al diritto dell’Unione applicabile.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, a partire da quattro anni dopo l’entrata in funzione del router di cui all’ e sulla base di una valutazione della disponibilità e dell’accessibilità dei mezzi automatizzati di raccolta dei dati API, un atto delegato conformemente all’ per porre fine al periodo transitorio di cui al paragrafo 4 del presente articolo.
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per integrare il presente regolamento stabilendo requisiti tecnici e norme operative dettagliati per la raccolta dei dati API di cui all’, paragrafo 2, lettere da a) a d), con mezzi automatizzati conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, e per la raccolta manuale dei dati API in circostanze eccezionali conformemente al paragrafo 2 del presente articolo e durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Tali requisiti tecnici e norme operative comprendono requisiti di sicurezza dei dati e di utilizzo dei mezzi automatizzati più affidabili disponibili per raccogliere i dati di un documento di viaggio leggibili meccanicamente.
8. I vettori che usano mezzi automatizzati per raccogliere le informazioni di cui all’, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/82/CE sono autorizzati a farlo applicando i requisiti tecnici su tale uso di cui al paragrafo 7 del presente articolo, conformemente a detta direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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