Art. 37
Sanzioni
In vigore dal 19 dic 2024
Sanzioni
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione entro la data di applicazione del presente regolamento di cui all’, secondo comma, e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.
3. Gli Stati membri provvedono a che, nel decidere se imporre una sanzione e nel determinarne il tipo e il livello, le autorità nazionali di controllo delle API tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, che possono comprendere:
a)
la natura, la gravità e la durata della violazione;
b)
il grado di responsabilità del vettore aereo;
c)
le precedenti infrazioni da parte del vettore aereo;
d)
il livello generale di cooperazione del vettore aereo con le autorità competenti;
e)
le dimensioni del vettore aereo, ad esempio il numero annuo di passeggeri trasportati;
f)
se siano già state applicate sanzioni da altre autorità nazionali di controllo delle API allo stesso vettore aereo per la medesima violazione.
4. Gli Stati membri garantiscono che il reiterato mancato trasferimento dei dati API conformemente all’, paragrafo 1, sia soggetto a sanzioni pecuniarie proporzionate fino al 2 % del fatturato globale del vettore aereo per l’esercizio precedente. Gli Stati membri provvedono affinché l’inosservanza di altri obblighi di cui al presente regolamento sia soggetta a sanzioni proporzionate, anche pecuniarie.
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