Art. 17 · Registrazioni

Art. 17

Registrazioni

In vigore dal 19 dic 2024
Registrazioni 1.   I vettori aerei creano registrazioni di tutte le operazioni di trattamento riguardanti i dati API a norma del presente regolamento effettuate con i mezzi automatizzati di cui all’, paragrafo 2. Tali registrazioni riguardano la data, l’ora e il luogo di trasferimento dei dati API. Esse non contengono dati personali diversi dalle informazioni necessarie per identificare i membri del personale del vettore aereo. 2.   eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento relative al trasferimento e alla trasmissione di dati API tramite il router a norma del presente regolamento. Le registrazioni riguardano: a) il vettore aereo che ha trasferito i dati API al router; b) le autorità di frontiera competenti a cui sono stati trasmessi i dati API tramite il router; c) la data e l’ora del trasferimento o della trasmissione di cui alle lettere a) e b) e il luogo di tale trasferimento o trasmissione; d) ogni accesso del personale di eu-LISA necessario per la manutenzione del router, di cui all’, paragrafo 3; e) ogni altra informazione relativa a tali operazioni di trattamento necessaria per monitorare la sicurezza e l’integrità dei dati API e la liceità di detti trattamenti. Tali registrazioni non includono dati personali diversi dalle informazioni necessarie per identificare i membri del personale di eu-LISA di cui alla lettera d) del primo comma. 3.   Le registrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono usate solo per garantire la sicurezza e l’integrità dei dati API e la liceità del trattamento, in particolare per quanto riguarda la conformità alle disposizioni del presente regolamento, compresi i procedimenti sanzionatori applicabili per violazione di tali disposizioni conformemente agli . 4.   I vettori aerei ed eu-LISA adottano misure adeguate per proteggere le registrazioni da essi create a norma, rispettivamente, dei paragrafi 1 e 2 dall’accesso non autorizzato e da altri rischi per la sicurezza. 5.   L’autorità nazionale di controllo delle API di cui all’ e le autorità di frontiera competenti hanno accesso alle registrazioni pertinenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo se necessario per le finalità di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 6.   I vettori aerei ed eu-LISA conservano le registrazioni da essi create a norma, rispettivamente, dei paragrafi 1 e 2 per un anno dal momento della creazione. Alla scadenza di tale periodo cancellano le registrazioni immediatamente e definitivamente. Tuttavia, se le registrazioni sono necessarie per le procedure volte a monitorare o garantire la sicurezza e l’integrità dei dati API o la liceità delle operazioni di trattamento di cui al paragrafo 3 e se tali procedure sono già iniziate alla scadenza del periodo di cui al primo comma del presente paragrafo, eu-LISA e i vettori aerei conservano le registrazioni per il tempo necessario a tali procedure. In tal caso, essi cancellano immediatamente le registrazioni quando non sono più necessarie per tali procedure.
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