Art. 7 · Informazioni relative alla nuova struttura di gruppo proposta e al suo impatto sulla vigilanza

Art. 7

Informazioni relative alla nuova struttura di gruppo proposta e al suo impatto sulla vigilanza

In vigore dal 18 dic 2024
Informazioni relative alla nuova struttura di gruppo proposta e al suo impatto sulla vigilanza 1.   Se è una persona giuridica, il candidato acquirente fornisce all’autorità competente del soggetto interessato un’analisi dell’ambito della vigilanza su base consolidata del gruppo al quale il soggetto interessato apparterrà dopo l’attuazione del progetto di acquisizione. Tale analisi comprende informazioni sui soggetti del gruppo che rientreranno nell’ambito di applicazione dei requisiti per la vigilanza su base consolidata dopo l’attuazione del progetto di acquisizione e sui livelli all’interno del gruppo ai quali tali requisiti saranno applicati su base pienamente consolidata o subconsolidata. 2.   Il candidato acquirente fornisce inoltre all’autorità competente del soggetto interessato un’analisi dell’impatto del progetto di acquisizione sulla capacità del soggetto interessato di continuare a fornire alla propria autorità competente informazioni tempestive e accurate, anche per effetto degli stretti legami tra il candidato acquirente e il soggetto interessato.
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