Art. 6 · Informazioni relative al progetto di acquisizione

Art. 6

Informazioni relative al progetto di acquisizione

In vigore dal 18 dic 2024
Informazioni relative al progetto di acquisizione In relazione al progetto di acquisizione, il candidato acquirente fornisce all’autorità competente del soggetto interessato le informazioni seguenti: a) identificazione del soggetto interessato; b) informazioni dettagliate sulle intenzioni del candidato acquirente in merito al progetto di acquisizione, ad esempio gli investimenti strategici o gli investimenti di portafoglio; c) informazioni sulle quote possedute o che si prevede saranno possedute nel soggetto interessato dal candidato acquirente prima e dopo l’attuazione del progetto di acquisizione, compreso quanto segue: i) il numero e il tipo di azioni e il loro valore nominale; ii) la percentuale del capitale complessivo del soggetto interessato rappresentata dalle azioni prima e dopo l’attuazione del progetto di acquisizione; iii) la percentuale dei diritti di voto complessivi del soggetto interessato rappresentata dalle azioni prima e dopo l’attuazione del progetto di acquisizione, qualora tale percentuale sia diversa dalla percentuale di capitale del soggetto interessato; iv) il valore di mercato, in euro e nella valuta locale, delle azioni del soggetto interessato prima e dopo l’attuazione del progetto di acquisizione; d) eventuali azioni concertate con altre parti, compreso il contributo di tali altre parti al finanziamento del progetto di acquisizione, i mezzi di partecipazione agli accordi finanziari in relazione al progetto di acquisizione e agli accordi organizzativi futuri del progetto di acquisizione; e) il contenuto dei patti tra azionisti che si prevede di concludere con altri azionisti in relazione al soggetto interessato; f) il prezzo di acquisizione proposto e i criteri utilizzati per determinare tale prezzo e, laddove diverso dal valore di mercato, una spiegazione di tale differenza; g) se disponibile, copia del contratto di acquisizione.
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