Art. 5 · Informazioni sulle persone che dirigeranno l’attività del soggetto interessato

Art. 5

Informazioni sulle persone che dirigeranno l’attività del soggetto interessato

In vigore dal 18 dic 2024
Informazioni sulle persone che dirigeranno l’attività del soggetto interessato Se il candidato acquirente intende nominare uno o più membri dell’organo di amministrazione del soggetto interessato, la notifica contiene, in relazione a ciascuno dei membri proposti, tutte le informazioni di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2025/305 della Commissione (10).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2025:414:oj#art-5