Art. 4 · Informazioni che devono essere presentate dalle persone che acquisiscono una partecipazione qualificata indiretta nel soggetto interessato

Art. 4

Informazioni che devono essere presentate dalle persone che acquisiscono una partecipazione qualificata indiretta nel soggetto interessato

In vigore dal 18 dic 2024
Informazioni che devono essere presentate dalle persone che acquisiscono una partecipazione qualificata indiretta nel soggetto interessato 1.   Se il candidato acquirente intende acquisire, direttamente o indirettamente, il controllo di un soggetto che già detiene una partecipazione qualificata in un soggetto interessato, indipendentemente dal fatto che tale partecipazione sia diretta o indiretta, oppure controlla, direttamente o indirettamente, il candidato acquirente diretto di una partecipazione qualificata in un soggetto interessato, il candidato acquirente presenta gli elementi seguenti: a) se il candidato acquirente è una persona fisica, le informazioni di cui all’, paragrafo 1, agli e all’ o 11, a seconda dei casi; b) se il candidato acquirente è una persona giuridica, le informazioni di cui all’, paragrafi da 2 a 5, a seconda dei casi, agli e all’ o 11, a seconda dei casi. 2.   Se non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, il candidato acquirente presenta le informazioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), se le percentuali delle partecipazioni lungo la catena societaria, a partire dalla partecipazione qualificata detenuta direttamente nel soggetto interessato, moltiplicate per la partecipazione nel livello immediatamente superiore nella catena societaria danno luogo a una partecipazione qualificata pari o superiore al 10 %. La moltiplicazione è applicata risalendo la catena societaria finché il risultato della moltiplicazione è pari o superiore al 10 %. 3.   Se controlla una persona fisica o giuridica che detiene una partecipazione qualificata conformemente al paragrafo 2, il candidato acquirente presenta gli elementi seguenti: a) se il candidato acquirente è una persona fisica, le informazioni di cui all’, paragrafo 1, all’, lettere a), da b) a f), e h), all’, lettere da a) a f), e all’; b) se il candidato acquirente è una persona giuridica, le informazioni di cui all’, paragrafo 2, 3, 4 o 5, all’, paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv), all’, paragrafo 1, lettera b), punto iii), all’, paragrafo 1, lettere da f) a i), all’, paragrafi 2 e 3, all’, lettere da a) a f), e all’.
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