Art. 2 · Informazioni aggiuntive relative al candidato acquirente che è una persona fisica

Art. 2

Informazioni aggiuntive relative al candidato acquirente che è una persona fisica

In vigore dal 18 dic 2024
Informazioni aggiuntive relative al candidato acquirente che è una persona fisica 1.   Se è una persona fisica, oltre alle informazioni di cui all’, paragrafo 1, il candidato acquirente fornisce all’autorità competente del soggetto interessato tutti gli elementi seguenti: a) in relazione al candidato acquirente e a qualsiasi impresa da lui diretta o controllata negli ultimi 10 anni, una dichiarazione contenente le informazioni seguenti: i) fatte salve le prescrizioni della normativa nazionale in materia di comunicazione delle condanne scontate, informazioni sull’assenza di eventuali condanne penali o procedimenti penali in cui è stata formulata un’accusa contro la persona in questione e che non sono state/i annullate/i; ii) informazioni su qualsiasi decisione civile o amministrativa relativa alla persona che sia pertinente per la valutazione dell’acquisizione della partecipazione qualificata nel prestatore di servizi per le cripto-attività, nonché su qualsiasi sanzione o misura amministrativa imposta in conseguenza di una violazione di leggi o regolamenti, compresa l’interdizione da funzioni di amministratore d’impresa, in ciascun caso in cui non è stata annullata e avverso la quale non è pendente né può essere presentato ricorso, e in conseguenza di condanne penali in relazione alle quali devono essere fornite informazioni anche in presenza di pronunce ancora impugnabili; iii) eventuali procedimenti fallimentari, d’insolvenza o simili; iv) eventuali indagini o procedimenti penali in corso, anche relativi a provvedimenti cautelari; v) eventuali indagini civili e amministrative, procedimenti esecutivi, sanzioni o altre decisioni esecutive nei confronti della persona riguardanti questioni che possono ragionevolmente considerarsi pertinenti ai fini della valutazione dell’acquisizione della partecipazione qualificata nel prestatore di servizi per le cripto-attività; vi) qualsiasi rifiuto della registrazione, dell’autorizzazione, dell’iscrizione o della licenza per l’esercizio di attività commerciali, imprenditoriali o professionali; vii) qualsiasi ritiro, revoca o cessazione di una registrazione, di un’autorizzazione, di un’iscrizione o di una licenza per l’esercizio di attività commerciali, imprenditoriali o professionali; viii) qualsiasi espulsione da parte di un organismo governativo o di regolamentazione o da parte di un organismo o un’associazione professionale; ix) qualsiasi incarico di responsabilità in un soggetto nei confronti del quale qualsiasi autorità abbia emesso una condanna penale, irrogato una sanzione civile o amministrativa o disposto un altro provvedimento civile o amministrativo pertinente per la valutazione dell’acquisizione della partecipazione qualificata nel prestatore di servizi per le cripto-attività, ovvero che sia oggetto di qualsiasi indagine in corso, in ciascun caso per comportamento lacunoso, anche in relazione a frode, disonestà, corruzione, riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari o alla mancata attuazione di politiche e procedure adeguate per prevenire tali eventi, ricoperto al momento in cui si è verificato il presunto comportamento, unitamente a informazioni dettagliate su tali eventi e sull’eventuale coinvolgimento nei medesimi; x) qualsiasi licenziamento da una posizione lavorativa o allontanamento da una posizione di fiducia o da un incarico fiduciario, salvo conclusione del rapporto in questione per effetto del trascorrere del tempo, e qualsiasi situazione analoga; b) se tali documenti esistono, un certificato ufficiale o qualsiasi altro documento equivalente o, in assenza di tali documenti, qualsiasi fonte affidabile di informazioni sull’assenza di uno qualsiasi degli eventi di cui alla lettera a), punti da i) a v), in relazione alla persona in questione; c) se un’altra autorità di vigilanza ha già valutato la persona in questione, l’identità di detta autorità, la data di tale valutazione ed evidenze dell’esito della valutazione in questione; d) informazioni sull’attuale situazione finanziaria della persona, comprese informazioni dettagliate sulle fonti di reddito, sulle attività e sulle passività, sui diritti su garanzie e sulle garanzie personali concessi o ricevuti; e) una descrizione delle attività imprenditoriali attuali della persona e di qualsiasi impresa da essa amministrata o controllata; f) informazioni finanziarie comprendenti i rating del credito e le relazioni pubblicamente disponibili relativi a qualsiasi impresa amministrata o controllata dalla persona. Ai fini della lettera b), le registrazioni, i certificati e i documenti ufficiali devono essere stati rilasciati nei tre mesi precedenti la presentazione della notifica. 2.   Se è una persona fisica, oltre alle informazioni di cui all’, paragrafo 1, il candidato acquirente fornisce all’autorità competente del soggetto interessato anche tutti gli elementi seguenti: a) una descrizione degli interessi finanziari della persona e di eventuali interessi non finanziari della persona in relazione a una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche seguenti: i) qualsiasi altro azionista o socio attuale del soggetto interessato; ii) qualsiasi persona autorizzata a esercitare diritti di voto nel soggetto interessato in uno dei casi seguenti o in una combinazione di essi: (1) i diritti di voto sono detenuti da un terzo con il quale tale persona ha concluso un accordo che li obbliga a adottare, con un esercizio concertato dei diritti di voto detenuti, una politica comune durevole in relazione all’organo di amministrazione del soggetto interessato in questione; (2) i diritti di voto sono detenuti da un terzo in virtù di un accordo, concluso con tale persona, che prevede il trasferimento provvisorio e retribuito di tali diritti di voto; (3) i diritti di voto sono inerenti alle azioni depositate presso tale persona a titolo di garanzia, sempreché tale persona controlli i diritti di voto e dichiari la volontà di esercitarli; (4) i diritti di voto sono inerenti alle azioni di cui tale persona ha l’usufrutto; (5) i diritti di voto sono detenuti o possono essere esercitati come indicato ai punti da 1) a 4) da un’impresa controllata da tale persona; (6) i diritti di voto sono inerenti alle azioni depositate presso tale persona e possono essere esercitati discrezionalmente dalla medesima in assenza di istruzioni specifiche degli azionisti; (7) i diritti di voto sono detenuti da un terzo a suo nome per conto di tale persona; (8) i diritti di voto possono essere esercitati da tale persona in virtù di una delega, ove tale persona o entità possa esercitarli discrezionalmente in assenza di istruzioni specifiche degli azionisti; iii) qualsiasi persona che sia membro dell’organo di amministrazione del soggetto interessato; iv) il soggetto interessato stesso o qualsiasi altro membro del relativo gruppo; b) nella misura in cui dai rapporti di cui alla lettera a) derivi un conflitto di interessi, le modalità proposte per la gestione di tale conflitto; c) una descrizione di qualsiasi legame con persone politicamente esposte ai sensi dell’, punto 9), della direttiva (UE) 2015/849; d) eventuali altri interessi o attività della persona che possano essere in conflitto con gli interessi o le attività del soggetto interessato e i metodi proposti per gestire tali conflitti di interesse. Ai fini della lettera a), le operazioni di credito, le garanzie personali e i diritti sulle garanzie, concessi o ricevuti, anche in relazione a cripto-attività o altre attività digitali, sono considerati parte degli interessi finanziari, mentre i rapporti familiari o stretti sono considerati parte degli interessi non finanziari.
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