Art. 5 · Informazioni sulle persone che dirigeranno l’attività del soggetto interessato

Art. 5

Informazioni sulle persone che dirigeranno l’attività del soggetto interessato

In vigore dal 18 dic 2024
Informazioni sulle persone che dirigeranno l’attività del soggetto interessato Se il candidato acquirente intende nominare uno o più membri dell’organo di amministrazione del soggetto interessato, la notifica contiene tutte le informazioni di cui all’ del regolamento delegato della Commissione che stabilisce norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/1114.
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