Art. 12 · Obblighi ridotti di informazione

Art. 12

Obblighi ridotti di informazione

In vigore dal 18 dic 2024
Obblighi ridotti di informazione 1.   Se il candidato acquirente è stato valutato per l’acquisizione o l’aumento di partecipazioni qualificate da parte della medesima autorità competente del soggetto interessato conformemente all’articolo 41, paragrafo 1, o all’articolo 83, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, all’ della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), all’articolo 23 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12), all’articolo 59 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13) o all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), nei due anni precedenti la presentazione della notifica, tale candidato acquirente presenta all’autorità competente del soggetto interessato solo le informazioni specifiche per tale progetto di acquisizione o le informazioni che sono cambiate rispetto alla valutazione precedente. Il candidato acquirente presenta una dichiarazione firmata che indichi le informazioni esatte di cui al presente regolamento che non sono state presentate, attestante che tali informazioni non sono mutate rispetto alla valutazione precedente e che sono ancora veritiere, accurate e aggiornate. 2.   Fatto salvo il paragrafo 1, se il candidato acquirente è un’impresa autorizzata dalla medesima autorità competente del soggetto interessato e soggetta a una vigilanza prudenziale costante da parte di detta autorità competente, tale candidato acquirente presenta soltanto le informazioni di cui al presente regolamento specifiche per il progetto di acquisizione e non è tenuto a presentare le informazioni già in possesso di tale autorità competente. Il candidato acquirente presenta una dichiarazione firmata che indichi le informazioni esatte di cui al presente regolamento che non sono state presentate in quanto già in possesso di detta autorità competente e che attesti che tali informazioni sono veritiere, accurate e aggiornate. 3.   Ai fini del presente articolo, tra le informazioni specifiche relative al progetto di acquisizione di cui al presente regolamento figurano tutti gli elementi seguenti: a) se il candidato acquirente è una persona fisica: i) le informazioni di cui all’, paragrafo 1; ii) le informazioni di cui all’, paragrafo 1, lettere da d) a f), e all’, paragrafo 2, lettere da a) a d), se il progetto di acquisizione è contemplato dal paragrafo 1 o le informazioni di cui all’, paragrafo 2, lettere da a) a d), se il progetto di acquisizione è contemplato dal paragrafo 2 del presente articolo; iii) le informazioni di cui all’; iv) le informazioni di cui all’; v) le informazioni di cui all’; vi) le informazioni di cui all’ o 11, a seconda dei casi; b) se il candidato acquirente è una persona giuridica, un trust, un FIA ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE, o un OICVM ai sensi dell’, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE, o un fondo sovrano: i) le informazioni di cui all’, paragrafo 2, lettere da a) a f); ii) le informazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punti da ii) a iv), e lettere b), c) e d), e all’, a seconda dei casi e, se il progetto di acquisizione è contemplato dal paragrafo 1 del presente articolo, anche le informazioni di cui all’, paragrafo 2, lettere da a) a d); iii) le informazioni di cui agli ; iv) le informazioni di cui all’; v) le informazioni di cui all’ o 11, a seconda dei casi.
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