Art. 1
Informazioni generali relative al candidato acquirente
In vigore dal 18 dic 2024
Informazioni generali relative al candidato acquirente
1. Se è una persona fisica, il candidato acquirente fornisce all’autorità competente del soggetto interessato i dati identificativi seguenti:
a)
tutti i dati personali seguenti:
i)
il nome e cognome e, se diverso, il cognome di nascita;
ii)
la data e il luogo di nascita;
iii)
la cittadinanza o le cittadinanze;
iv)
il numero nazionale di identificazione personale, se disponibile;
v)
il luogo di residenza, l’indirizzo e i recapiti correnti e qualsiasi altro luogo di residenza negli ultimi 10 anni;
vi)
la copia di un documento d’identità ufficiale;
vii)
il nome e i recapiti dell’eventuale consulente professionista principale utilizzato per preparare la notifica;
b)
un curriculum vitae dettagliato, che indichi l’istruzione e la formazione pertinenti e qualsiasi esperienza professionale nella gestione di partecipazioni in società, qualsiasi esperienza dirigenziale, qualsiasi attività professionale o altre funzioni rilevanti attualmente esercitate e qualsiasi esperienza professionale precedente pertinente in materia di servizi finanziari, cripto-attività o altre attività digitali, tecnologia a registro distribuito (DLT), tecnologie dell’informazione, cibersicurezza e innovazione digitale.
2. Se è una persona giuridica, il candidato acquirente fornisce all’autorità competente del soggetto interessato le informazioni seguenti:
a)
la denominazione della persona giuridica;
b)
il nome e i recapiti dell’eventuale consulente professionista principale utilizzato per preparare la notifica;
c)
se la persona giuridica è iscritta in un registro delle imprese nazionale di cui all’articolo 16 della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), il nome del registro in cui tale persona giuridica è iscritta, il numero di iscrizione o un elemento equivalente per identificarla nel registro e una copia del certificato di iscrizione;
d)
un identificativo di cui all’articolo 14 del regolamento delegato della Commissione che stabilisce norme tecniche adottate a norma dell’articolo 68, paragrafo 10, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1114;
e)
l’indirizzo della sede legale della persona giuridica e, se diverso, della sua sede centrale e della sua sede principale di attività;
f)
i recapiti della persona in seno al candidato acquirente da contattare in merito alla notifica;
g)
i documenti o gli accordi societari che disciplinano la persona giuridica, un’illustrazione sintetica delle peculiarità della forma giuridica della persona giuridica e una panoramica aggiornata della sua attività imprenditoriale;
h)
se la persona giuridica è mai stata o è soggetta alla disciplina di un’autorità competente nel settore dei servizi finanziari o di un altro organismo governativo e il nome di tale autorità competente o altro organismo governativo;
i)
se la persona giuridica è un soggetto obbligato ai sensi dell’ della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), le politiche e le procedure applicabili in materia di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
j)
un elenco completo delle persone che dirigono effettivamente l’attività del candidato acquirente e, per ciascuna di esse, il nome, la data e il luogo di nascita, l’indirizzo, i recapiti, una copia del documento d’identità ufficiale, il numero di identificazione nazionale, se disponibile, e un curriculum vitae dettagliato che ne indichi l’istruzione e la formazione pertinenti, le esperienze professionali precedenti e le attività professionali o altre funzioni rilevanti attualmente esercitate, compresa l’esperienza professionale nella gestione di partecipazioni in società, in servizi finanziari, cripto-attività o altre attività digitali, DLT, tecnologie dell’informazione, cibersicurezza o innovazione digitale, unitamente alle informazioni di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a c);
k)
l’identità di tutte le persone che sono titolari effettivi in ultima istanza delle persone giuridiche ai sensi dell’, paragrafo 6, lettera a), punto i), o dell’, paragrafo 6, lettera c), della direttiva (UE) 2015/849 e, per ciascuna persona, il nome, la data e il luogo di nascita, l’indirizzo, i recapiti e, se disponibile, il numero di identificazione nazionale, unitamente alle informazioni di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a c), del presente regolamento.
Per le persone giuridiche che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2017/1132, le informazioni di cui alle lettere a) ed e) corrispondono a quelle iscritte nel registro delle imprese nazionale di cui all’articolo 16 della direttiva (UE) 2017/1132.
3. Se è un trust, il candidato acquirente fornisce all’autorità competente del soggetto interessato le informazioni seguenti:
a)
l’identità di tutti i trustee che gestiscono attività ai sensi dell’atto costitutivo del trust, compresi, per ciascuna di tali persone, la data e il luogo di nascita, l’indirizzo, i recapiti, una copia del documento d’identità ufficiale, il numero di identificazione nazionale, se disponibile, e un curriculum vitae dettagliato che ne indichi l’istruzione e la formazione pertinenti, le esperienze professionali precedenti e le attività professionali o altre funzioni rilevanti attualmente esercitate, compresa l’esperienza professionale nella gestione di partecipazioni in società, in servizi finanziari, cripto-attività o altre attività digitali, DLT, tecnologie dell’informazione, cibersicurezza o innovazione digitale, unitamente alle informazioni di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a c);
b)
l’identità di ciascuna persona che è un costituente del trust, un beneficiario o un guardiano (se del caso) del patrimonio del trust, compresi la data e il luogo di nascita, l’indirizzo, i recapiti, una copia del documento di identità ufficiale e, ove pertinenti, le rispettive quote di distribuzione dei redditi generati dal patrimonio del trust;
c)
una copia di qualsiasi documento che istituisce e disciplina il trust;
d)
una descrizione delle peculiarità giuridiche del trust e del suo funzionamento e una panoramica aggiornata della sua attività imprenditoriale, nonché del tipo e del valore del patrimonio del trust;
e)
una descrizione della politica di investimento del trust e di eventuali restrizioni agli investimenti, incluse informazioni sui fattori che influenzano le decisioni di investimento e la strategia di uscita in relazione all’emittente di token collegati ad attività;
f)
le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera i).
4. Se il candidato acquirente è un fondo di investimento alternativo (FIA) ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE o un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) autorizzato a norma dell’ della direttiva 2009/65/CE, il suo gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) o il FIA nel caso di un FIA gestito internamente, o la sua società di gestione dell’OICVM o la società di investimento dell’OICVM nel caso di un OICVM autogestito, fornisce all’autorità competente del soggetto interessato le informazioni seguenti:
a)
informazioni dettagliate sulla politica di investimento e su eventuali restrizioni agli investimenti, comprese informazioni sui fattori che influenzano le decisioni di investimento, e sulle strategie di uscita;
b)
le identità e le posizioni delle persone incaricate, individualmente o in veste di comitato, della determinazione e dell’adozione delle decisioni di investimento per il FIA o l’OICVM, nonché una copia del contratto in caso di delega della gestione del portafoglio a terzi o, se del caso, del mandato del comitato e, per ciascuna persona, la data e il luogo di nascita, l’indirizzo, i recapiti, una copia del documento d’identità ufficiale, il numero di identificazione nazionale, se disponibile, e un curriculum vitae dettagliato che ne indichi l’istruzione e la formazione pertinenti, le esperienze professionali precedenti e le attività professionali o altre funzioni rilevanti attualmente esercitate, unitamente alle informazioni di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a c);
c)
le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera i);
d)
una descrizione dell’andamento delle partecipazioni qualificate precedentemente acquisite dal GEFIA o dalla società di gestione dell’OICVM per conto dei FIA o degli OICVM da questo/a gestiti oppure acquisite dal FIA o dalla società di investimento dell’OICVM autogestito negli ultimi tre anni in altre imprese analoghe o in imprese che prestano servizi in relazione a cripto-attività o che emettono cripto-attività, che indichi se l’acquisizione di tali partecipazioni qualificate è stata approvata da un’autorità competente e, in caso affermativo, l’identità di tale autorità.
5. Se è un fondo sovrano, il candidato acquirente fornisce all’autorità competente del soggetto interessato le informazioni seguenti:
a)
il nome del ministero, del dipartimento governativo o di un altro organismo pubblico con l’incarico di definire la politica di investimento del fondo sovrano;
b)
informazioni dettagliate sulla politica di investimento del fondo sovrano ed eventuali restrizioni agli investimenti;
c)
i nomi e le posizioni delle persone che ricoprono cariche amministrative di alto livello presso il ministero, il dipartimento governativo o un altro organismo pubblico con l’incarico di definire la politica di investimento e di adottare decisioni di investimento per il fondo sovrano, nonché, per ciascuna persona, la data e il luogo di nascita, l’indirizzo, i recapiti, una copia del documento d’identità ufficiale, il numero di identificazione nazionale, se disponibile, e un curriculum vitae dettagliato che ne indichi l’istruzione e la formazione pertinenti, le esperienze professionali precedenti e le attività professionali o altre funzioni rilevanti attualmente esercitate, compresa l’esperienza professionale nella gestione di partecipazioni in società, in servizi finanziari, cripto-attività o altre attività digitali, DLT, tecnologie dell’informazione, cibersicurezza o innovazione digitale, unitamente alle informazioni di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a c);
d)
informazioni dettagliate su qualsiasi influenza esercitata dal ministero, dal dipartimento governativo o da un altro organismo pubblico di cui alla lettera a) sulle operazioni quotidiane del fondo sovrano;
e)
le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera i), se del caso.
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