Art. 23 · Periodo di conservazione dei dati

Art. 23

Periodo di conservazione dei dati

In vigore dal 18 dic 2024
Periodo di conservazione dei dati 1.   Nel trattare i dati personali per gli scopi di cui all’, le autorità competenti e la Commissione conservano i dati solo per il periodo necessario al conseguimento dello scopo e per un massimo di sette anni dalla registrazione dei dati personali nel registro CBAM. 2.   Fatto salvo il paragrafo 1, qualora sia stato presentato un ricorso o sia stato avviato un procedimento giudiziario riguardante dati archiviati nel registro CBAM, tali dati sono conservati fino alla conclusione della procedura di ricorso o del procedimento giudiziario e sono utilizzati unicamente ai fini della procedura di ricorso o del procedimento giudiziario.
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