Art. 18
Protezione dei dati personali
In vigore dal 18 dic 2024
Protezione dei dati personali
I dati personali registrati nel registro CBAM e i componenti dei sistemi elettronici sviluppati a livello nazionale sono trattati dalle autorità competenti e dalla Commissione per le seguenti finalità:
a)
finalità di autenticazione e gestione dell’accesso;
b)
trattamento e gestione delle domande;
c)
presentazione e gestione delle dichiarazioni CBAM;
d)
monitoraggio, controlli e riesame delle dichiarazioni CBAM;
e)
gestione del gestore e del verificatore;
f)
gestione dei certificati CBAM;
g)
comunicazione e notifiche;
h)
garantire la conformità;
i)
funzionamento dell’infrastruttura informatica, compresa l’interoperabilità con i sistemi nazionali e con i sistemi decentrati transeuropei a norma del presente regolamento;
j)
statistiche e riesame del funzionamento del regolamento (UE) 2023/956;
k)
analisi del rischio e monitoraggio dell’elusione;
l)
verifica che l’importazione di merci e la riesportazione di merci, nei casi di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/956, siano effettuate da un dichiarante CBAM autorizzato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2024:3210:oj#art-18