Art. 10
Portale CBAM destinato ai gestori
In vigore dal 18 dic 2024
Portale CBAM destinato ai gestori
1. Il portale CBAM destinato ai gestori costituisce il punto di accesso unico al registro CBAM per i gestori. Il portale è accessibile da Internet.
2. Il portale CBAM destinato ai gestori è utilizzato dai gestori conformemente all’ del regolamento (UE) 2023/956 per le seguenti azioni:
a)
registrare le informazioni relative a tale gestore e ai suoi impianti;
b)
registrare le informazioni sulle merci prodotte da un impianto;
c)
registrare i dati sulle emissioni e le relazioni di verifica;
d)
ricevere notifiche e comunicazioni relative alla loro registrazione e all’utilizzazione delle informazioni nel registro CBAM.
3. Il gestore presenta alla Commissione una domanda di assegnazione di un profilo per poter accedere al portale CBAM destinato ai gestori. Tale domanda è corredata dei documenti giustificativi attestanti la registrazione legale del gestore o la prova di attività nel paese terzo di stabilimento, compresi il nome, l’indirizzo, le informazioni di contatto e il numero nazionale o di attività nel registro delle imprese. Tale domanda è corredata di prove attestanti che la persona che presenta la domanda è autorizzata ad agire per conto dell’operatore e di documenti comprovanti la sua identità. Se i documenti giustificativi sono sufficienti per attestare l’esattezza delle informazioni ivi contenute, la Commissione assegna il profilo richiesto al gestore richiedente.
4. Il gestore utilizza il servizio centrale di accesso dell’UE gestito dalla Commissione per richiedere l’accesso al registro CBAM.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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