Art. 7 · Monitoraggio della conformità

Art. 7

Monitoraggio della conformità

In vigore dal 18 dic 2024
Monitoraggio della conformità 1.   Per ogni operatore aereo cui sono state rilasciate le etichette l’Agenzia riesamina, almeno su base semestrale, se i fattori in base ai quali è stata rilasciata un’etichetta per ogni volo o serie di voli operati alle stesse condizioni siano cambiati. 2.   Il riesame di cui al paragrafo 1 verte sugli elementi seguenti: a) l’esattezza e la veridicità delle informazioni comunicate dagli operatori aerei a norma dell’, in particolare le informazioni comunicate a norma del paragrafo 3 dello stesso articolo; b) la corretta esposizione delle etichette, conformemente all’ e all’allegato III, e l’esposizione tempestiva delle etichette, conformemente all’, paragrafi 2, 6 e 7; c) il rispetto, da parte degli operatori aerei, dell’obbligo di rimozione delle etichette revocate o scadute, in conformità al paragrafo 4. 3.   Ai fini dell’esecuzione del riesame, l’Agenzia chiede all’operatore aereo le informazioni necessarie, comprese, se del caso, le relazioni dei verificatori indipendenti. 4.   Se, dopo aver effettuato il riesame, conclude che un’etichetta non è più appropriata o non è correttamente esposta dall’operatore aereo, l’Agenzia, dopo aver dato all’operatore aereo la possibilità di essere ascoltato, decide di revocare l’etichetta esistente o di rilasciare una nuova etichetta. Tale decisione è notificata all’operatore aereo tramite lo strumento di comunicazione digitale. 5.   L’Agenzia esamina le giustificazioni dell’operatore aereo per eventuali ritardi nell’esposizione delle etichette, come previsto all’, paragrafi 2, 6 e 7. Alla luce della giustificazione, dopo aver dato all’operatore aereo la possibilità di essere ascoltato l’Agenzia adotta una delle seguenti decisioni e la notifica all’operatore aereo tramite lo strumento di comunicazione digitale: a) revocare tutte le etichette rilasciate all’operatore aereo se la giustificazione del ritardo è insoddisfacente; b) concedere all’operatore aereo un’esenzione una tantum per il ritardo, fissando una nuova scadenza. 6.   Al ricevimento di una notifica emessa a norma del paragrafo 4 o del paragrafo 5, lettera a), l’operatore aereo adegua l’esposizione delle etichette o rimuove le etichette revocate e, se del caso, le sostituisce con etichette valide distribuite dall’Agenzia, senza indebito ritardo. L’operatore aereo conferma lo stato di conformità alle notifiche ricevute dall’Agenzia tramite lo strumento di comunicazione digitale. 7.   L’Agenzia adotta tutte le misure necessarie per garantire che un operatore aereo rispetti le sue decisioni adottate a norma del paragrafo 4 e del paragrafo 5, lettera a). 8.   Gli operatori aerei rimuovono le etichette revocate o scadute senza indebito ritardo, senza che sia necessaria una notifica in tal senso da parte dell’Agenzia. Gli operatori aerei tengono costantemente informata l’Agenzia in merito alla rimozione o alla rettifica delle etichette attraverso lo strumento di comunicazione digitale. 9.   Gli operatori aerei cooperano con l’Agenzia nell’ambito del riesame e seguono costantemente le sue istruzioni in relazione alla corretta esposizione delle etichette. 10.   In circostanze eccezionali gli operatori aerei possono chiedere all’Agenzia di annullare singole etichette rilasciate per voli o per una serie di voli le cui operazioni sono state interrotte o qualora una modifica delle condizioni operative durante il periodo di validità degli orari renda inesatte le etichette valide. Essi notificano la loro richiesta all’Agenzia tramite lo strumento di comunicazione digitale. 11.   L’Agenzia informa gli operatori aerei di eventuali norme e procedure specifiche contenute in altri atti legislativi dell’Unione che garantiscono l’efficace monitoraggio della conformità al presente regolamento, anche per verificare l’accuratezza e la veridicità delle informazioni comunicate dagli operatori aerei e la corretta esposizione delle etichette. 12.   L’Agenzia informa gli operatori aerei di tutte le norme e procedure applicabili alla presentazione di reclami nei confronti di altri operatori aerei.
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