Art. 3
Domanda di rilascio di etichette da parte dell’Agenzia
In vigore dal 18 dic 2024
Domanda di rilascio di etichette da parte dell’Agenzia
1. L’operatore aereo che chiede il rilascio di etichette per i suoi voli presenta una domanda all’Agenzia, entro il 1o febbraio di ogni anno, attraverso l’apposito modulo dello strumento di comunicazione digitale. A tal fine l’operatore aereo indica i voli da coprire, conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2405. Sulla base della domanda, l’Agenzia interagisce con l’operatore aereo.
2. Entro il 1o maggio di ogni anno l’operatore aereo di cui al paragrafo 1 comunica, attraverso l’apposito modulo dello strumento di comunicazione digitale, le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 sui suoi voli di linea e sulle operazioni effettuate nel corso dell’anno civile precedente.
3. L’operatore aereo comunica le seguenti informazioni sui suoi voli di linea per i due periodi di validità degli orari successivi:
a)
le rotte, con riferimento agli aeroporti di partenza e di arrivo, definiti dai rispettivi codici dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) e dell’Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA);
b)
il tipo o i tipi di aeromobile da utilizzare, precisando la capacità di posti a sedere per classe di viaggio e i relativi codici ICAO e IATA;
c)
il numero stimato di voli da operare per ciascuna rotta, corredato di una giustificazione dettagliata della stima;
d)
il periodo o i periodi di validità degli orari delle operazioni;
e)
facoltativamente, per i voli di linea nuovi o se le condizioni operative differiscono in modo significativo da quelle di operazioni passate, le seguenti informazioni, corredate di una giustificazione dettagliata:
i)
quantità stimata di carburante per l’aviazione totale;
ii)
numero stimato di passeggeri per classe di viaggio;
iii)
quantità stimata di merci.
4. L’operatore aereo comunica le seguenti informazioni sulle operazioni effettuate nel corso dell’anno civile precedente:
a)
per ogni aeromobile operato:
i)
il tipo di aeromobile definito dai rispettivi codici ICAO e IATA;
ii)
il numero di posti a sedere disponibili per classe di viaggio per ciascuna configurazione della cabina;
iii)
se disponibile, la superficie del posto a sedere per classe di viaggio;
b)
per ogni volo operato su una determinata rotta:
i)
il tipo di aeromobile definito dai rispettivi codici ICAO e IATA;
ii)
la rotta, con riferimento agli aeroporti di partenza e di arrivo, definiti dai rispettivi codici ICAO e IATA;
iii)
il numero di voli operati alle stesse condizioni operative;
iv)
il numero di passeggeri e di posti a sedere per classe di viaggio;
v)
la quantità di merci;
vi)
la quantità di carburante per l’aviazione totale;
vii)
il tempo di volo;
viii)
il mese e l’anno delle operazioni;
c)
per ciascun lotto di carburanti per l’aviazione caricato in un determinato aeroporto di partenza, acquistato da fornitori di carburante per l’aviazione e per il quale sono stati chiesti benefici e, su base volontaria, per tutti gli altri lotti di carburanti per l’aviazione:
i)
il quantitativo in tonnellate, il numero di lotto e i dati identificativi del fornitore di carburante per l’aviazione;
ii)
l’aeroporto, definito dai rispettivi codici ICAO e IATA, e una prova dell’acquisto e della consegna a tale aeroporto;
iii)
le emissioni durante il ciclo di vita dei carburanti per l’aviazione, in grammi di anidride carbonica equivalente per megajoule (g CO2eq/MJ);
iv)
se del caso, una dichiarazione del sistema relativo ai gas a effetto serra per i carburanti per l’aviazione a titolo del quale sono stati chiesti benefici, il riferimento allo strumento giuridico in base al quale sono stati chiesti i benefici e l’identificazione dell’autorità a cui è stata presentata la richiesta.
5. L’Agenzia utilizza le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4, con le necessarie considerazioni in materia di riservatezza, ai fini del trattamento della domanda e del rilascio delle etichette.
6. L’Agenzia tiene conto anche delle informazioni comunicate dagli operatori aerei e dai fornitori di carburante per l’aviazione a norma degli del regolamento (UE) 2023/2405.
7. L’Agenzia può chiedere all’operatore aereo di fornire informazioni supplementari necessarie per la stima delle emissioni di volo e per il rilascio delle etichette.
8. Prima che un operatore aereo fornisca all’Agenzia le informazioni di cui ai paragrafi 4 e 6, tali informazioni sono verificate da un verificatore indipendente identificato nella relazione dell’operatore aereo. La verifica è effettuata conformemente ai requisiti di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2405. L’operatore aereo fornisce al verificatore tutti i documenti giustificativi pertinenti per agevolare il processo di verifica delle informazioni di cui ai paragrafi 4 e 6.
Le informazioni fornite a norma del paragrafo 4, lettera c), relative alle emissioni durante il ciclo di vita dei carburanti per l’aviazione sono inoltre verificate da uno degli organismi di certificazione individuati nel quadro della direttiva (UE) 2018/2001 o del regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2024:3170:oj#art-3