Art. 3 · Presentazione di richieste di consultazioni scientifiche congiunte

Art. 3

Presentazione di richieste di consultazioni scientifiche congiunte

In vigore dal 18 dic 2024
Presentazione di richieste di consultazioni scientifiche congiunte 1.   In qualsiasi momento durante il periodo di richiesta pubblicato a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2282, lo sviluppatore di tecnologie sanitarie può presentare una richiesta di consultazione scientifica congiunta sul medicinale attraverso la piattaforma informatica di cui all’articolo 30 del medesimo regolamento («piattaforma informatica HTA»). La richiesta segue il modello stabilito dal gruppo di coordinamento a norma dell’articolo 21, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2282. 2.   Nel presentare la richiesta di cui al paragrafo 1 lo sviluppatore di tecnologie sanitarie indica se parallelamente chiede un parere scientifico all’Agenzia europea per i medicinali. 3.   Entro la fine di un periodo di richiesta la Commissione, che svolge le funzioni di segretariato del gruppo di coordinamento («segretariato HTA»), mette a disposizione del sottogruppo sulle consultazioni scientifiche congiunte del gruppo di coordinamento («sottogruppo JSC»), attraverso la piattaforma informatica HTA, le richieste di consultazioni scientifiche congiunte sui medicinali conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, e indica per quali di tali richieste sarà chiesto parallelamente un parere scientifico.
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