Art. 2 · Fissazione di periodi di richiesta di consultazioni scientifiche congiunte

Art. 2

Fissazione di periodi di richiesta di consultazioni scientifiche congiunte

In vigore dal 18 dic 2024
Fissazione di periodi di richiesta di consultazioni scientifiche congiunte 1.   Entro il 30 novembre di ogni anno il gruppo di coordinamento fissa le date dei periodi di richiesta di consultazioni scientifiche congiunte sui medicinali per l’anno successivo e il numero previsto di consultazioni scientifiche congiunte per ciascuno di tali periodi di richiesta. 2.   Il gruppo di coordinamento fissa almeno tre periodi di richiesta di consultazioni scientifiche congiunte sui medicinali all’anno. 3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, entro il 31 marzo 2025 il gruppo di coordinamento fissa almeno due periodi di richiesta di consultazioni scientifiche congiunte sui medicinali per il 2025.
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