Art. 2 · Informazioni necessarie per la certificazione e la valutazione dei profili di protezione

Art. 2

Informazioni necessarie per la certificazione e la valutazione dei profili di protezione

In vigore dal 18 dic 2024
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/482 è così rettificato: 1) all’articolo 5, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) dichiarando la conformità a un profilo di protezione certificato come parte del processo TIC, qualora il prodotto TIC rientri nella categoria di prodotti TIC contemplata da tale profilo di protezione.»; 2) l’articolo 8 è così rettificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Informazioni necessarie per la certificazione e la valutazione»; b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il richiedente la certificazione nell’ambito dell’EUCC fornisce o mette altrimenti a disposizione dell’organismo di certificazione e dell’ITSEF tutte le informazioni necessarie per le attività di certificazione e valutazione.» ; 3) l’articolo 16 è sostituito dal seguente: « Articolo 16 Informazioni necessarie per la certificazione e la valutazione dei profili di protezione Il richiedente la certificazione di un profilo di protezione fornisce o mette altrimenti a disposizione dell’organismo di certificazione e dell’ITSEF tutte le informazioni, in forma completa e corretta, necessarie per le attività di certificazione e valutazione. Si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell’articolo 8, paragrafi 2, 3, 4 e 7.»; 4) all’articolo 17, il paragrafo 1 è soppresso; 5) all’articolo 29, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Se il titolare del certificato EUCC non propone misure correttive adeguate durante il periodo di cui al paragrafo 1, il certificato è sospeso in conformità dell’articolo 30 o revocato in conformità dell’articolo 14 o dell’articolo 20.» .
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