Art. 4 · Modifiche delle notifiche

Art. 4

Modifiche delle notifiche

In vigore dal 18 dic 2024
Modifiche delle notifiche 1.   Le NCCA notificano alla Commissione, senza indebito ritardo, ogni successiva modifica della notifica di cui all’ tramite lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione, conformemente all’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/881. 2.   Qualora una NCCA abbia constatato, in cooperazione con l’organismo nazionale di accreditamento di cui al regolamento (UE) 2019/881, che un organismo di valutazione della conformità notificato non soddisfa più i requisiti o non adempie più gli obblighi cui è soggetto, l’NCCA limita, sospende o revoca la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali requisiti o dell’inadempimento di tali obblighi. L’NCCA ne informa la Commissione senza indebito ritardo tramite lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione. 3.   In caso di limitazione, sospensione o revoca della notifica, o qualora l’organismo di valutazione della conformità notificato abbia cessato l’attività, l’NCCA notificante adotta le misure appropriate per garantire che i registri di tale organismo di valutazione della conformità siano conservati in modo sicuro e per il periodo necessario, come prescritto ai sensi di un sistema europeo di certificazione della cibersicurezza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2024:3143:oj#art-4