Art. 2
Procedura di notifica
In vigore dal 18 dic 2024
Procedura di notifica
1. Conformemente all’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/881, le NCCA notificano alla Commissione gli organismi di valutazione della conformità che hanno soddisfatto i requisiti di cui allo stesso regolamento e, se del caso, i requisiti specifici o supplementari ai sensi di un sistema europeo di certificazione della cibersicurezza.
2. L’NCCA ne dà notifica alla Commissione utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione, di cui alla decisione n. 768/2008/CE.
3. La notifica reca le informazioni riportate nell’allegato.
Storico versioni
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