Art. 3

Art. 3

In vigore dal 17 dic 2024
1.   Gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1923 sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati. 2.   L’esenzione di cui all’ si applica anche al dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1923.
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