Art. 1

Art. 1

In vigore dal 17 dic 2024
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di diossido di titanio, avente la formula chimica TiO2, in qualsiasi forma, come ossidi di titanio o in pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio, contenenti, in peso, 80 % o più di diossido di titanio, calcolato sulla materia secca, avente qualsiasi tipo di dimensione delle particelle, classificato con i numeri di registrazione CAS (Chemical Abstracts Service) 12065-65-5 e 13463-67-7, attualmente classificato con i codici NC ex 2823 00 00 ed ex 3206 11 00 (codici TARIC 2823 00 00 10 e 2823 00 00 30, 3206 11 00 10 e 3206 11 00 30) e originario della Repubblica popolare cinese. 2.   L’importo fisso del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate è il seguente: Società Importo fisso del dazio (in EUR per kg) Codice addizionale TARIC Gruppo LB: — LB GROUP CO., LTD. — HENAN BILLIONS ADVANCED MATERIAL CO., LTD. — LB LUFENG TITANIUM INDUSTRY CO., LTD. — LB SICHUAN TITANIUM INDUSTRY CO., LTD. — LB XIANGYANG TITANIUM INDUSTRY CO., LTD. 0,74 89CB Gruppo Anhui Gold Star: — Anhui Gold Star Titanium Dioxide (Group) Co., Ltd. — ANHUI GOLD STAR TITANIUM DIOXIDE TRADING COMPANY LIMITED 0,25 89CC Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato 0,64 Cfr. l’allegato Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese 0,74 8999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume, espresso nell’unità da noi utilizzata) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». Fino alla presentazione di tale fattura si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese. 4.   In caso di deterioramento delle merci prima della loro immissione in libera pratica per cui, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o da pagare sia calcolato proporzionalmente per la determinazione del valore in dogana a norma dell’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (72), l’importo del dazio antidumping, calcolato in base agli importi di cui sopra, è ridotto di una percentuale che corrisponde alla ripartizione proporzionale del prezzo realmente pagato o da pagare. 5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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