Art. 5
Informazioni da includere nei siti web dei prestatori di servizi per le cripto-attività
In vigore dal 17 dic 2024
Informazioni da includere nei siti web dei prestatori di servizi per le cripto-attività
1. Conformemente all’articolo 66, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114, i prestatori di servizi per le cripto-attività rendono pubbliche sul loro sito web le informazioni di cui alla tabella 2 dell’allegato, nel formato ivi indicato.
2. Conformemente all’articolo 66, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114, i prestatori di servizi per le cripto-attività rendono pubbliche sul loro sito web le informazioni di cui alla tabella 3 dell’allegato, nel formato ivi indicato, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
a)
il prestatore di servizi per le cripto-attività presta uno o più dei servizi di cui all’, paragrafo 1, punto 16), lettere b), c) e d), del regolamento (UE) 2023/1114;
b)
il consumo annuo di energia indicato nella tabella 2, campo S.8, dell’allegato è superiore a 500 000 kilowattora.
Se le condizioni di cui al primo comma non sono soddisfatte, il prestatore di servizi per le cripto-attività può fornire sul suo sito web informazioni concernenti uno o più degli indicatori supplementari di cui alla tabella 3 dell’allegato, nel formato ivi indicato. Quando si forniscono tali informazioni, sono fornite anche le corrispondenti informazioni sulle fonti e sulle metodologie indicate in tale tabella.
3. I prestatori di servizi per le cripto-attività possono, conformemente all’articolo 66, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114, rendere pubbliche sul loro sito web le informazioni su uno o più degli indicatori facoltativi di cui alla tabella 4 dell’allegato, nel formato ivi indicato. Quando si forniscono tali informazioni, sono fornite anche le corrispondenti informazioni sulle fonti e sulle metodologie indicate in tale tabella.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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