Art. 3 · Principi generali per la presentazione delle informazioni da parte dei prestatori di servizi per le cripto-attività

Art. 3

Principi generali per la presentazione delle informazioni da parte dei prestatori di servizi per le cripto-attività

In vigore dal 17 dic 2024
Principi generali per la presentazione delle informazioni da parte dei prestatori di servizi per le cripto-attività 1.   Alle informazioni che i prestatori di servizi per le cripto-attività devono mettere a disposizione del pubblico sul loro sito web conformemente all’articolo 66, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114, si applicano i requisiti seguenti: a) le informazioni sono messe a disposizione gratuitamente; b) sono fornite sotto forma di file scaricabile e presentate in modo facile da leggere, con caratteri di dimensioni leggibili e uno stile di scrittura che ne faciliti la comprensione e favorisca il confronto tra le informazioni relative a ciascuna delle cripto-attività in relazione alle quali il prestatore di servizi per le cripto-attività presta i suoi servizi. 2.   I prestatori di servizi per le cripto-attività riesaminano e aggiornano le informazioni di cui al paragrafo 1 periodicamente, almeno una volta all’anno. In caso di cambiamenti sostanziali, le informazioni sono aggiornate senza indebito ritardo e corredate di indicazioni chiare sui cambiamenti apportati. La data di pubblicazione delle informazioni e la data dell’ultimo riesame o aggiornamento sono chiaramente indicate sul sito web dei prestatori di servizi per le cripto-attività. 3.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono messe a disposizione in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro d’origine del prestatore di servizi per le cripto-attività oppure in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale. Se il prestatore di servizi per le cripto-attività presta servizi per le cripto-attività in relazione a una specifica cripto-attività in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro d’origine, le informazioni di cui al paragrafo 1 per tale cripto-attività sono messe a disposizione anche in una lingua ufficiale dello Stato membro ospitante o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.
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