Art. 1
In vigore dal 17 dic 2024
1. A norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, alle autorità doganali è data istruzione di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno diverso dal bambù e dall’okoumé, di cui ciascun foglio abbia uno spessore inferiore o uguale a 6 mm, avente almeno uno strato esterno di legno tropicale o di legno diverso dalle conifere, delle specie di cui alle sottovoci 4412 31 , 4412 33 e 4412 34 , anche rivestito o ricoperto in superficie, attualmente classificato con i codici SA ex 4412 31 , ex 4412 33 ed ex 4412 34 (codici NC e TARIC 4412 31 10 80, 4412 31 90 00, 4412 33 10 12, 4412 33 10 22, 4412 33 10 82, 4412 33 20 10, 4412 33 30 10, 4412 33 90 10 e 4412 34 00 10), originario della Repubblica popolare cinese.
2. La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
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