Art. 5
Modalità di lavoro dei membri del gruppo di esaminatori congiunto
In vigore dal 16 dic 2024
Modalità di lavoro dei membri del gruppo di esaminatori congiunto
1. I membri del gruppo di esaminatori congiunto svolgono i rispettivi compiti individuati nel piano di sorveglianza individuale annuale con la competenza, la cura e la diligenza dovute, in maniera imparziale e conformemente alle istruzioni del coordinatore dell’autorità di sorveglianza capofila di cui all’articolo 40, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2022/2554.
2. Nello svolgimento dei compiti di sorveglianza, i membri del gruppo di esaminatori congiunto seguono le procedure di sorveglianza elaborate congiuntamente dalle autorità europee di vigilanza in relazione allo svolgimento delle attività di sorveglianza e a qualsiasi ambito operativo pertinente, anche per quanto riguarda le specifiche relative all’uso di attrezzature e strumenti informatici e alla gestione del tempo.
3. I membri del gruppo di esaminatori congiunto seguono le specifiche e le istruzioni per il trattamento delle informazioni e dei dati fornite dal coordinatore dell’autorità di sorveglianza capofila di cui all’articolo 40, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2022/2554 e rispettano il regime di riservatezza delle autorità europee di vigilanza.
4. L’autorità di sorveglianza capofila e le autorità che effettuano la nomina definiscono modalità di attuazione delle prescrizioni di cui al presente regolamento, anche per quanto riguarda il tempo impiegato e i costi stimati per le attività di sorveglianza svolte dal gruppo di esaminatori congiunto, la formazione e le considerazioni in materia di etica e di condotta in relazione al ruolo dei membri del gruppo di esaminatori congiunto, se del caso.
5. L’autorità di sorveglianza capofila e le autorità che effettuano la nomina provvedono affinché le modalità di cui al paragrafo 4 siano attuate, riesaminate e aggiornate tempestivamente.
Storico versioni
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