Art. 2 · Termine

Art. 2

Termine

In vigore dal 16 dic 2024
Termine 1.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine notifica il termine entro il quale l’emittente di token collegati ad attività o di token di moneta elettronica di cui all’ adegua i propri fondi propri entro 25 giorni lavorativi dalla notifica della decisione di classificare un token collegato ad attività o un token di moneta elettronica come significativo o dalla notifica dell’obbligo di rispettare il requisito di cui all’articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114. Tale termine è fissato dopo un dialogo con l’emittente interessato. 2.   L’autorità competente concede all’emittente interessato non più di sei mesi, dopo la notifica di cui al paragrafo 1, per adeguare i fondi propri, tenendo conto dell’impatto potenziale sull’emittente interessato, delle sue specificità e dei rischi per la stabilità finanziaria del sistema finanziario in generale. 3.   Entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica del termine di cui al paragrafo 1, l’emittente interessato presenta all’autorità competente un piano dettagliato sulle modalità di adeguamento dei fondi propri per soddisfare il requisito di cui all’articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114. Il piano comprende fasi e procedure temporalmente definite per effettuare l’adeguamento dei fondi propri entro il termine stabilito. Il piano assicura che gli elementi e gli strumenti di fondi propri che saranno utilizzati per ottemperare all’aumento e all’adeguamento del requisito soddisfino tutte le condizioni di cui all’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114. 4.   L’emittente interessato informa immediatamente e per iscritto l’autorità competente nel caso in cui qualsiasi fase o procedura del piano non possa essere realizzata in tempo utile. In tal caso l’emittente interessato presenta all’autorità competente un aggiornamento del piano, comprendente le fasi o procedure alternative che consentono all’emittente di adeguare i fondi propri entro il termine stabilito. 5.   L’autorità competente effettua un attento monitoraggio dell’attuazione del piano. 6.   L’emittente interessato informa l’autorità competente del completamento delle fasi previste dal piano, anche mediante l’invio di una notifica finale all’autorità competente una volta completato l’adeguamento dei fondi propri richiesto, entro 20 giorni lavorativi dal completamento.
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