Art. 1

Art. 1

In vigore dal 16 dic 2024
L’allegato I del regolamento (UE) 2019/631 è così modificato: (1) nella parte A, punto 6.2.1, la voce TM0 è sostituita dalla seguente: «TM0 è pari a 1 650,15 kg nel 2025 e 2026 e al valore in chilogrammi (kg) determinato conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), negli altri anni civili.»; (2) nella parte B, punto 6.2.1, la voce TM0 è sostituita dalla seguente: «TM0 è pari a 2 161,13 kg nel 2025 e 2026 e al valore in chilogrammi (kg) determinato conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), negli altri anni civili.».
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