Art. 1

Art. 1

In vigore dal 16 dic 2024
In deroga all'allegato IV, punto 4, del regolamento (UE) 2024/573, l'immissione sul mercato di contenitori per il trasporto di sangue e congelatori rapidi per plasma ematico per contatto contenenti gas fluorurati a effetto serra con un GWP pari o superiore a 150 è autorizzata dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, a condizione che le apparecchiature siano etichettate conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2024:3122:oj#art-1