Art. 3
Termine
In vigore dal 13 dic 2024
Termine
1. Fatto salvo il paragrafo 2, l’autorità competente fissa un termine entro il quale l’emittente di token collegati ad attività o di token di moneta elettronica deve adeguarsi a requisiti di fondi propri più elevati, fissati sulla base della valutazione dell’autorità competente di cui all’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114; tale termine non può superare i sei mesi dalla notifica della decisione definitiva di cui all’, paragrafo 4.
2. Quando stabilisce il termine entro il quale l’emittente di token collegati ad attività o di token di moneta elettronica deve adeguarsi a requisiti di fondi propri più elevati, l’autorità competente tiene conto di qualsiasi potenziale livello di rischio superiore che possa avere un impatto sostanziale sulla stabilità finanziaria del sistema finanziario in generale o dell’emittente e di eventuali carenze nel modello di governance o di business dell’emittente interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2025:415:oj#art-3