Art. 8
Respingimento della dichiarazione di dovuta diligenza
In vigore dal 4 dic 2024
Respingimento della dichiarazione di dovuta diligenza
1. Al fine di impedire che un prodotto non conforme al regolamento (UE) 2023/1115 sia immesso o messo disposizione sul mercato o esportato, conformemente all’ di detto regolamento, l’autorità competente può respingere una dichiarazione di dovuta diligenza, a meno che il relativo numero di riferimento non sia già a disposizione dell’utilizzatore del sistema di informazione.
2. Il prodotto interessato dalla dichiarazione di dovuta diligenza respinta non è considerato oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza come prescritto dall’, lettera c), del regolamento (UE) 2023/1115.
3. Il respingimento è fatto constare nel sistema di informazione attribuendo alla dichiarazione di dovuta diligenza uno status specifico.
Storico versioni
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