Art. 7
Assegnazione e messa a disposizione dei numeri di riferimento
In vigore dal 4 dic 2024
Assegnazione e messa a disposizione dei numeri di riferimento
1. Dopo avere concluso la determinazione dei profili di rischio di cui all’, il sistema di informazione assegna senza indebito ritardo alla dichiarazione di dovuta diligenza presentata dall’utilizzatore del sistema di informazione un numero di riferimento e un numero di verifica.
2. Il numero di riferimento e il numero di verifica sono messi a disposizione dell’utilizzatore del sistema di informazione una volta determinato il profilo di rischio di cui all’.
3. Il sistema di informazione consente alle autorità competenti di posticipare la messa a disposizione del numero di riferimento per accertarsi che il prodotto interessato sia conforme all’ del regolamento (UE) 2023/1115 e, in particolare, che la situazione di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento non sia applicabile al prodotto. Il posticipo è il più breve possibile e non supera il periodo stabilito all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1115. Esso può essere prorogato ulteriormente a discrezione dell’autorità competente.
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