Art. 6 · Definizione del profilo di rischio

Art. 6

Definizione del profilo di rischio

In vigore dal 4 dic 2024
Definizione del profilo di rischio 1.   Il sistema di informazione consente alle autorità competenti di individuare all’interno del sistema le situazioni in cui i prodotti interessati presentano un rischio di non conformità così elevato da richiedere un intervento immediato prima che siano immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati, a norma dell’ del regolamento (UE) 2023/1115, e di ottenere informazioni utili a individuare i controlli da effettuare e a svolgere i compiti loro conferiti a norma del capo 3 del regolamento (UE) 2023/1115. 2.   Ai fini del paragrafo 1, il sistema di informazione consente alle autorità competenti di predisporre al suo interno profili di rischio a sostegno della scelta informata degli operatori, dei commercianti o dei prodotti associati alle dichiarazioni di dovuta diligenza su cui effettuare i controlli. I profili di rischio si basano tra l’altro sui criteri di rischio stabiliti nei piani annuali dei controlli in applicazione dell’, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1115, che seguono l’approccio basato sul rischio di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo. 3.   Quando è introdotta nel sistema di informazione, la dichiarazione di dovuta diligenza è automaticamente sottoposta alla definizione elettronica del profilo di rischio, in seguito alla quale il sistema le attribuisce uno status di rischio. 4.   Le autorità competenti possono riesaminare la dichiarazione di dovuta diligenza in qualsiasi momento dopo la sua presentazione per determinare se il prodotto interessato sia conforme all’ del regolamento (UE) 2023/1115. In base all’esito del riesame possono attribuire alla dichiarazione di dovuta diligenza un nuovo status di rischio. Se l’autorità competente attribuisce alla dichiarazione di dovuta diligenza un nuovo status di rischio, questo prevale su quello assegnato a norma del paragrafo 3 del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2024:3084:oj#art-6