Art. 5 · Modifica e ritiro delle dichiarazioni di dovuta diligenza

Art. 5

Modifica e ritiro delle dichiarazioni di dovuta diligenza

In vigore dal 4 dic 2024
Modifica e ritiro delle dichiarazioni di dovuta diligenza 1.   Il sistema di informazione consente agli utilizzatori di modificare o ritirare le dichiarazioni di dovuta diligenza nelle 72 ore successive alla messa a disposizione nel sistema di informazione del numero di riferimento per la dichiarazione di dovuta diligenza. 2.   La dichiarazione di dovuta diligenza non può essere modificata o ritirata entro il termine stabilito al paragrafo 1 dopo che è stata utilizzata come riferimento in una dichiarazione di dovuta diligenza presentata dallo stesso o da un altro utilizzatore del sistema di informazione. 3.   L’utilizzatore del sistema di informazione non può modificare o ritirare la dichiarazione di dovuta diligenza a partire dal momento in cui: a) ha ricevuto la notifica dell’intenzione di svolgimento di un controllo riguardo la dichiarazione di dovuta diligenza o il prodotto che vi è associato, e per il periodo del controllo; b) il prodotto è stato immesso o messo a disposizione sul mercato dell’Unione in applicazione del regolamento (UE) 2023/1115; c) il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza è stato fornito o messo a disposizione delle autorità doganali prima dell’immissione in libera pratica o dell’esportazione del prodotto che entra nel mercato o ne esce nell’ambito delle procedure stabilite al capo 4 del regolamento (UE) 2023/1115. 4.   Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, su richiesta individuale e motivata dell’utilizzatore del sistema di informazione, le autorità competenti possono prorogare il termine di cui al paragrafo 1 dopo la sua scadenza. La proroga non supera gli otto giorni di calendario. La richiesta è dettata da motivazioni che sfuggono al controllo dell’utilizzatore del sistema di informazione, il quale, nella richiesta motivata, dichiara che il paragrafo 3 del presente articolo non è applicabile. La proroga è possibile anche retroattivamente dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 1. 5.   La dichiarazione di dovuta diligenza modificata è soggetta alla definizione del profilo di rischio stabilita all’. La definizione del profilo di rischio si applica all’intera dichiarazione di dovuta diligenza modificata.
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