Art. 4 · Presentazione delle dichiarazioni di dovuta diligenza

Art. 4

Presentazione delle dichiarazioni di dovuta diligenza

In vigore dal 4 dic 2024
Presentazione delle dichiarazioni di dovuta diligenza 1.   Gli utilizzatori del sistema di informazione presentano e gestiscono le dichiarazioni di dovuta diligenza dei prodotti nel sistema di informazione tranne nel caso in cui queste sono rese disponibili attraverso l’interfaccia elettronica di cui all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1115. 2.   Se il prodotto contiene o è stato fabbricato utilizzando legno, gli utilizzatori del sistema di informazione inseriscono nella dichiarazione di dovuta diligenza i nomi comuni e i nomi scientifici completi delle specie di legno contenute nel prodotto o con cui il prodotto è stato fabbricato.
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