Art. 3 · Definizioni

Art. 3

Definizioni

In vigore dal 4 dic 2024
Definizioni Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all’ del regolamento (UE) 2023/1115, all’ del regolamento (UE) 2016/679 e all’ del regolamento (UE) 2018/1725, si applicano le definizioni seguenti: a) «sistema di informazione»: il sistema di informazione istituito e mantenuto dalla Commissione in applicazione all’articolo 33 del regolamento (UE) 2023/1115; b) «partecipante al sistema di informazione»: l’autorità competente e l’autorità doganale in applicazione del regolamento (UE) 2023/1115, e la Commissione, nello svolgimento dei compiti a esse conferiti dal regolamento (UE) 2023/1115; c) «utilizzatore del sistema di informazione»: l’operatore e il commerciante, e se del caso il rispettivo mandatario, in applicazione del regolamento (UE) 2023/1115, che è identificato da una registrazione individuale in EU Login, il servizio di autenticazione della Commissione europea; d) «dichiarazione di dovuta diligenza»: la dichiarazione di dovuta diligenza presentata dall’utilizzatore del sistema di informazione in applicazione del regolamento (UE) 2023/1115; e) «numero di riferimento»: numero di riferimento assegnato dal sistema di informazione alla dichiarazione di dovuta diligenza presentata dall’utilizzatore del sistema di informazione in applicazione del regolamento (UE) 2023/1115; f) «numero di verifica»: numero di sicurezza attribuito dal sistema di informazione alla dichiarazione di dovuta diligenza presentata dall’utilizzatore del sistema di informazione per garantire una maggiore sicurezza dei dati contenuti nella dichiarazione; g) «definizione del profilo di rischio»: identificazione dei rischi di non conformità dei prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 all’interno del sistema di informazione, in base ai criteri di rischio, al fine di attribuire a ogni dichiarazione di dovuta diligenza presentata nel sistema di informazione, anche dopo eventuali rettifiche, uno status di rischio che rispecchi i rischi individuati.
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