Art. 18
Spese
In vigore dal 4 dic 2024
Spese
1. Le spese sostenute per l’istituzione, la manutenzione e il funzionamento del sistema di informazione sono a carico della Commissione.
2. Le spese associate al sistema di informazione a livello di Stato membro, comprese le risorse umane necessarie per la formazione, la promozione, l’assistenza tecnica nonché per l’uso del sistema a livello nazionale e gli eventuali adeguamenti necessari delle reti e dei sistemi di informazione nazionali, sono a carico dello Stato membro che le sostiene.
Storico versioni
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