Art. 18 · Spese

Art. 18

Spese

In vigore dal 4 dic 2024
Spese 1.   Le spese sostenute per l’istituzione, la manutenzione e il funzionamento del sistema di informazione sono a carico della Commissione. 2.   Le spese associate al sistema di informazione a livello di Stato membro, comprese le risorse umane necessarie per la formazione, la promozione, l’assistenza tecnica nonché per l’uso del sistema a livello nazionale e gli eventuali adeguamenti necessari delle reti e dei sistemi di informazione nazionali, sono a carico dello Stato membro che le sostiene.
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