Art. 17
Traduzione
In vigore dal 4 dic 2024
Traduzione
1. La Commissione mette a disposizione il sistema di informazione in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.
2. Il partecipante del sistema di informazione può produrre e usare, per eseguire qualsiasi compito conferitogli a norma del regolamento (UE) 2023/1115, qualsiasi informazione, documento, constatazione, dichiarazione o copia conforme che ha ricevuto all’interno del sistema di informazione, sulla stessa base di informazioni analoghe ottenute nel proprio paese, per fini compatibili con quelli per i quali i dati sono stati originariamente raccolti e in conformità del diritto dell’UE e nazionale.
Storico versioni
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