Art. 15
Sicurezza
In vigore dal 4 dic 2024
Sicurezza
1. La Commissione predispone le misure più avanzate necessarie per garantire la sicurezza dei dati personali trattati nel sistema di informazione, fra cui un adeguato controllo dell’accesso ai dati e un piano di sicurezza, che è tenuto aggiornato.
2. La Commissione predispone le misure più avanzate necessarie in caso di incidente di sicurezza, adotta misure correttive e garantisce che sia possibile verificare quali dati personali sono stati trattati nel sistema di informazione, quando, da chi e a quale scopo.
3. La Commissione informa le autorità competenti delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2.
Storico versioni
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