Art. 14
Contitolarità nel sistema di informazione
In vigore dal 4 dic 2024
Contitolarità nel sistema di informazione
Le autorità competenti e le autorità doganali ai sensi del regolamento (UE) 2023/1115 che cooperano all’attuazione e all’esecuzione a norma dell’articolo 21 di detto regolamento sono contitolari del trattamento, ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, per la trasmissione, la conservazione e altri trattamenti dei dati personali nel sistema di informazione nel contesto di tale particolare cooperazione. Ove richiesto dall’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, i titolari del trattamento determinano mediante un accordo interno le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti da detto regolamento.
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