Art. 11 · Diritti di accesso dei partecipanti al sistema di informazione

Art. 11

Diritti di accesso dei partecipanti al sistema di informazione

In vigore dal 4 dic 2024
Diritti di accesso dei partecipanti al sistema di informazione 1.   La Commissione ha accesso a tutti i dati, informazioni e documenti nel sistema di informazione necessari alla stesura di relazioni e allo sviluppo, al funzionamento e alla manutenzione del sistema. 2.   La Commissione concede e può revocare i diritti di accesso ai partecipanti al sistema di informazione in caso di modifica delle competenze conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1115. 3.   L’autenticazione per accedere al sistema di informazione è fatta per mezzo di EU Login, il servizio di autenticazione della Commissione europea. 4.   I partecipanti al sistema di informazione predispongono mezzi adeguati al fine di garantire che gli utilizzatori individuali che rappresentano partecipanti al sistema di informazione nel sistema stesso possano accedere ai dati personali trattati nel sistema di informazione solo se strettamente necessario per l’attuazione e l’esecuzione del regolamento (UE) 2023/1115. 5.   I partecipanti al sistema di informazione hanno accesso a tutte le informazioni presenti nel sistema che sono necessarie ai fini dell’adempimento dei loro obblighi e dello svolgimento dei loro compiti a norma del regolamento (UE) 2023/1115.
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