Art. 25 · Disposizioni generali sui modelli uniformi per l'informativa

Art. 25

Disposizioni generali sui modelli uniformi per l'informativa

In vigore dal 29 nov 2024
Disposizioni generali sui modelli uniformi per l'informativa 1.   La numerazione delle righe o delle colonne dei modelli uniformi per l'informativa di cui all'allegato I inclusi nelle soluzioni informatiche elaborate dall'ABE non è modificata se un ente omette di pubblicare una o più informazioni a norma dell'articolo 432 del regolamento (UE) n. 575/2013. 2.   Gli enti inseriscono una nota esplicita nella descrizione che accompagna il modello o la tabella basato o basata sulle soluzioni informatiche in questione, indicando quali righe o colonne non sono compilate e il motivo dell'omissione. 3.   Le informazioni previste dall'articolo 431 del regolamento (UE) n. 575/2013 sono chiare e complete, in modo da permettere agli utilizzatori delle stesse di comprendere le informazioni quantitative, e sono poste accanto ai modelli cui si riferiscono le informazioni. 4.   I valori numerici sono presentati come segue: a) i dati monetari quantitativi sono pubblicati utilizzando una precisione minima equivalente a milioni di unità; b) i dati quantitativi pubblicati come «percentuale» sono espressi in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali. 5.   Gli enti forniscono inoltre le informazioni seguenti: a) data e periodo di riferimento dell'informativa; b) valuta utilizzata per le segnalazioni; c) nome e, se del caso, l'identificativo della persona giuridica (LEI) dell'ente che pubblica le informazioni; d) se del caso, il principio contabile utilizzato; e) se del caso, l'ambito del consolidamento.
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