Art. 2 · Informativa su obiettivi e politiche di gestione del rischio

Art. 2

Informativa su obiettivi e politiche di gestione del rischio

In vigore dal 29 nov 2024
Informativa su obiettivi e politiche di gestione del rischio Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 435 del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nella sezione 2 «Informativa su obiettivi e politiche di gestione del rischio» dell'allegato I.
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